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Impianti sportivi – Definiti i requisiti professionali e le modalità di impiego degli steward

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, il decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019 che definisce l’organizzazione e il servizio degli steward negli impianti sportivi.
Il presente decreto, in attuazione dell’art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007 (recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”), convertito dalla L. n. 41/2007, stabilisce:
a) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi;
b) le modalità di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell’ordine.
Il decreto individua, altresì, i servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Il decreto – in vigore dal 20 agosto 2019 – si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonchè agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

Sono considerati «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi:
a) di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi,
b) di accoglienza e instradamento degli spettatori,
c) di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché
d) di svolgimento di servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Gli steward per poter esser impiegati dalle società sportive nello svolgimento dei servizi di cui sopra devono possedere requisiti personali attestati con idonea documentazione, requisiti fisici attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche, requisiti culturali minimi attestati con idonea certificazione, requisiti soggettivi, psico-attitudinali e professionali, secondo le modalità definite nell’Allegato A, DM 13 agosto 2019.
La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l’applicazione del divieto d’impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva.
Il Prefetto della provincia, su segnalazione del Questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi:
– inosservanza delle disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’amministrazione, oppure dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle società appaltatrici;
– aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
– ogni altro abuso della qualifica.
Le società sportive non possono impiegare steward privi dei requisiti previsti.

In particolare, i requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali, in funzione della qualifica professionale, individuati dalla normativa (Allegato C) e rivolti a fornire le competenze necessarie per svolgere i compiti assegnati.
La qualificazione delle strutture formative è attestata dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tale attestazione è necessaria anche per le società sportive che intendano svolgere direttamente l’attività formativa (Allegato B).
E’ istituito, inoltre, per ogni figura professionale, fatta eccezione oer il delegato per la gestione dell’evento (DGE), il libretto professionale personale (allegato E).
I servizi svolti sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati.
Per lo svolgimento dei predetti servizi le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

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