Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nella sentenza n. 6 depositata l’11 marzo 2005, in un contratto di compravendita immobiliare tra un’impresa e un privato acquirente, la divergenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dei beni compravenduti non può essere considerata quale presunzione grave, precisa e concordante, e cioè tale da legittimare l’accertamento, induttivo appunto, di attività non dichiarate.
Nel caso esaminato dai giudici liguri, un’impresa di costruzione aveva effettuato alcune vendite immobiliari dichiarando corrispettivi ritenuti anomali in quanto difformi rispetto alle correnti condizioni di mercato.
Da qui l’accertamento induttivo di maggiori ricavi presunti, contestato dal contribuente.


