Per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato scade il 16 giugno il termine per il versamento dellla prima rata dell’IMU e della TASI.
La rata deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Per gli immobili in comodato, sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune
- in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Per quanto riguarda invece gli immobili locati a canone concordato si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.


