In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è senz’altro illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino (ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi), devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza, 20-12-2018, n. 32943 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


