La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16590 del 22 giugno 2018 si è espressa in materia di licenziamento per giusta causa ed ha affermato il principio di diritto secondo cui "non costituisce illecito disciplinare, né fattispecie determinativa di danno ingiusto – grazie alla scriminante di cui all’art. 598, primo comma, cod. pen., avente valenza generale nell’ordinamento – attribuire al proprio datore di lavoro, in uno scritto difensivo, atti o fatti, pur non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia, ancorché tale scritto contenga, in ipotesi, espressioni sconvenienti od offensive".
L’esercizio del diritto di difesa, precisa la Corte, non è affatto condizionato dai requisiti di verità, continenza e pertinenza, requisiti che invece attengono all’esercizio di ben diverso diritto (quello di cronaca) e servono a scriminarne eventuali profili di diffamazione.


