L’assenza per causa di malattia, ove comunicata al datore di lavoro ma non adeguatamente giustificata, non da’ luogo a dimissioni per fatti concludenti, configurandosi piuttosto una fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari, da considerarsi illegittimo ove intimato senza l’osservanza delle garanzie prescritte dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 21-01-2015, n. 1025 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


