La cartella esattoriale notificata in ritardo e’ nulla. Questo quanto contenuto nella sentenza n. 283/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.
Tale sentenza infatti annulla non solo l’atto esattoriale ma anche il debito tributario sottostante poiché richiesto dal concessionario della riscossione oltre i termini di legge.
L’articolo 25 del Dpr n. 602/73 prevede che il concessionario debba notificare la cartella, a pena di decadenza “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione…” e quindi, trattandosi nel caso specifico di imposte sui redditi relative all’anno 2007, la cartella si sarebbe dovuta notificare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2011 e non nel 2013 come invece è avvenuto.


