Una volta rimosso con effetto retroattivo il provvedimento “irregolare”, l’Agenzia delle entrate conserva – o, per meglio dire, è tenuta a esplicare – la potestà impositiva.
L’esercizio del potere di autotutela sostitutiva, mediante la sostituzione di un precedente atto impositivo con altro avente contenuto identico a quello già notificato, presuppone una causa di nullità formale dell’atto sostituito, quale, ad esempio, il vizio di sottoscrizione.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 5 ottobre 2018, n. 24496.


