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Il verbale della Gdf non contestato legittima il maggiore imponibile

L’accettazione, in contraddittorio con gli ispettori della Finanza, della percentuale di ricarico da parte dell’amministratore societario assume valore di confessione stragiudiziale.

L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, può avvalersi, senza effettuare ulteriori riscontri, dei dati contenuti nel verbale della Guardia di finanza che non siano stati contestati dal contribuente.
Sono perciò utilizzabili nell’accertamento tutte le dichiarazione del contribuente o del suo legale rappresentante, le quali costituiscono prova – non già indiziaria, ma diretta – del maggior imponibile eventualmente accertato.
Sono questi i principi che si desumono dalla sentenza n. 20979 del 16 ottobre 2015, con cui la Cassazione, ribadendo i propri precedenti giurisprudenziali (cfr sentenza 5628/1990 e 1286/2004), ha attribuito valore di confessione stragiudiziale all’accettazione da parte del contribuente, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale di ricarico.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, avverso una sentenza della Ctr della Campania che, in accoglimento dell’appello del contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento volto al recupero di maggiori imposte dirette, con correlata imposizione sul valore aggiunto (le rettifiche delle singole componenti reddituali erano state operate, con applicazione di una diversa percentuale di ricarico).
Secondo i giudici di appello, infatti, erano inutilizzabili, sic et sempliciter, le considerazioni sviluppate dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione, poiché l’applicazione della diversa percentuale di ricarico, posta a fondamento delle pretese erariali, era stata desunta dai verbalizzanti da un documento extra contabile (un tabulato riportante la situazione delle merci destinate alla rivendita e giacenti in azienda dedotta dai dati contabilizzati) non allegato al processo verbale, né agli atti di causa.

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