Particolare interesse riveste la risoluzione n.8/E del 17 gennaio 2003, che si sofferma per la prima volta sulle conseguenze fiscali del mancato rispetto dei requisiti essenziali affinché un trust possa essere riconosciuto come tale. La risoluzione 8/E dopo aver sottolineato i requisiti essenziali del trust, esamina l’aspetto fiscale chiarendo che:un trust formalmente regolare in cui tuttavia il settlor mantiene l’effettivo controllo sui beni, non è qualificabile ai fini fiscali come trust ma piuttosto come un rapporto di mandato con rappresentanza, con la conseguenza della diretta imputabilità dei redditi conseguiti al settlor, mentre il rapporto giuridico instaurato (non trust) non costituisce autonomo soggetto d’imposta. Questa stessa conclusione è peraltro in sintonia con il regime fiscale inglese (patria del trust), che non riconosce autonoma fiscale al trust, qualora il settlor non si privi in modo effettivo del controllo dei beni.
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IL TRUST – NON DEV’ESSERE PREVALENTE LA VOLONTA’DEL GUARDIANO
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