L’unico tipo di trust ammesso nel nostro ordinamento è quello di tipo “volontario”, riconosciuto in quanto la «Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1° luglio 1985» è stata ratificata dall’Italia con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Il trust volontario deve rispettare questi requisiti: – a un dato soggetto, denominato trustee, sono attribuiti determinati beni con la conseguenza che sugli stessi egli possa esplicare – seppur con determinati limiti – diritti e poteri di un vero e proprio proprietario; – questo patrimonio è trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor), per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico. L’effetto più importante prodotto dall’istituzione di un trust è rappresentato dalla “segregazione patrimoniale” per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee: da ciò consegue, pertanto, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.
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IL TRUST – LA SEPARAZIONE METTE AL RIPARO DAI CREDITORI
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