Con la sentenza 4479/2001 del 6 Giugno (depositata il 25/6) il Tar della Lombardia ha deciso che l’accesso agli atti del procedimento tributario va richiesto all’Ufficio finanziario competente a formare e detenere stabilmente l’atto conclusivo del procedimento (vale a dire l’avviso di accertamento). Di conseguenza non rispetta questa regola la richiesta alla Guardia di Finanza essendo questa incompetente. Le norme di riferimento, richiamate dalla pronuncia, sono contenute nell’art. 2 (comma 2) e nell’art. 4 (comma 3) del DPR 352/92.
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IL TAR: L’ACCESSO AGLI ATTI VA CHIESTO ALLE ENTRATE
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