Circolare INPS 8 giugno 2016, n. 97.
Con una recente circolare l’INPS ha chiarito che:
- in caso di versamento al 18 luglio 2016 con maggiorazione ed in presenza di compensazione, si deve comunque maggiorare l’importo a debito dello 0,40%, prima di effettuare la compensazione;
- ai fini del calcolo della base imponibile contributiva viene indirettamente confermato che il reddito di riferimento è quello rilevante ai fini IRPEF anche nel caso in cui abbia usufruito dell’agevolazione del maxi ammortamento.


