L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 aprile 2002 n. 117/E ha chiarito che il software applicativo acquistato dai professionisti si considera «bene strumentale agevolabile ai fini della Tremonti-bis» in quanto conferisce il potere di sfruttarne in futuro i relativi benefici nell’esercizio dell’attività professionale.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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