La cartella di pagamento non è altro che il mezzo con cui il contribuente viene a conoscenza del ruolo emesso nei suoi confronti; cosicché la cartella deve essere in ogni caso notificata entro i termini previsti, come tutela nei confronti del contribuente, a pena di nullità non solo della cartella ma dello stesso ruolo che forma un unicum inscindibile con l’atto riscossivo. È questa la conclusione espressa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione 24 che, con sentenza n. 09/04/03 depositata il 14 maggio scorso, ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione ex articolo 36-bis del dpr n. 600/73 della dichiarazione dei redditi per il 1994.
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IL RITARDO RENDE NULLI ANCHE I RUOLI COLLEGATI ALL’ATTO RISCOSSIVO
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