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Il ritardo nel deposito della sentenza non può mai essere causa di nullità

Con l’ordinanza n. 19661 del 21.09.2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che il motivo di ricorso dedotto ex art.360, comma primo, n.4 cod. proc. civ. è infondato nel caso in cui ove anche venisse per ipotesi ritenuta esistente un’omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari non venga in concreto indicato il danno difensivo subito.

Viene rammentata la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale i vizi di cui al paradigma n.4, primo comma, dell’art.360 cod. proc. civ. che possono determinare la nullità della sentenza, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale.

Sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa ne deriva l’inammissibilità (Ad es., Cass. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014).

La sollevata lamentela di tardività nel deposito della sentenza da parte della CTR non può essere accolta perché il termine di cui all’art.37, d.lgs. n.536 del 1992 è ordinatorio, e pertanto l’inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 03/10/2002).

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