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Il rimborso parziale costituisce rifiuto espresso della differenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23157 del 22.10.2020 interviene su un’ipotesi tutt’altro che remota.
Spesso accade infatti che l’Amministrazione Finanziaria rimborsi meno di quanto richiesto con la relativa istanza.

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto – sia pure implicito – della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente.

Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e che deve, invece, ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per il mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.

La mancata impugnazione del rimborso parziale impedisce non solo la proposizione del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sulla seconda istanza di rimborso ma pure la prosecuzione dell’eventuale giudizio sulla prima istanza di rimborso, anche riducendo l’originaria domanda.

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