Lo schema di regolamento ha infatti introdotto un comma 8-bis all’articolo 2 del Dpr 322/98, stabilendo che il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione (dei redditi, Irap, Iva e sostituti), per indicare un minor debito o un maggior credito, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva senza applicazione di alcuna sanzione. Il precedente comma 8 dell’articolo 2 è stato invece “ritoccato” disponendo che il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni, può integrare (sia a sfavore sia a favore) la dichiarazione entro i termini per l’accertamento (articolo 43 del Dpr 600/73).
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