Il caso specifico portato all’attenzione della Corte di giustizia lascia intendere che l’Italia può sì mantenere l’obbligo della previa iscrizione all’albo degli agenti di commercio – per quanti di loro richiedano l’inserimento nel registro delle imprese -ma l’assenza del richiedente dal ruolo ad hoc, istituito presso ciascuna camera di commercio italiana, non può determinare l’invalidità dei contratti da questo conclusi o un indebolimento della tutela garantita all’agente dalle norme comunitarie.
Ogni Stato membro è, infatti, libero di prevedere l’iscrizione a un albo nazionale per gli agenti di commercio, ma in caso di violazione di tale adempimento non può prevedere restrizioni alla sua tutela giuridica, quale il riconoscimento di un compenso
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