Il problema essenziale è la qualifica del rapporto intrattenuto quando esso è in bilico tra l’esercizio di attività abituale e l’appartenenza alla sfera delle collaborazioni coordinate e continuative. Un caso tipico è l’incarico di amministratore di società. Per l’amministratore di società l’agenzia delle Entrate
con la circolare 105/E del 12 dicembre 2001 (poi confermata con la circolare 50/E del 12 giugno 2002) ha affermato che per alcune categorie professionali il mandato amministrativo può rientrare nell’esercizio della professione abituale (commercialisti per le società in genere e altri professionisti quando amministrano società il cui oggetto è simile alla professione esercitata).
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IL REDDITO DEGLI AMMINISTRATORI CHE ESERCITANO ANCHE UNA PROFESSIONE
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