Le due risoluzioni delle Entrate (n. 349/E dell’8 Novembre e n. 351/E dell’11 Novembre) si occupano di bonus per le nuove assunzioni di cui alla Legge 388/2000, nell’ipotesi che i figli siano assunti dai loro stessi genitori. I casi esaminati sono però del tutto differenti perché in un caso non era possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro (figlio che presta attività di assistenza domestica al genitore anziano e pensionato), nell’altro, invece, non era possibile disconoscere il presupposto (figlio che esercita l’attività di meccanico alle dipendenze del padre imprenditore). Nella prima fattispecie, mancando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene a mancare il presupposto stesso per il beneficio (assistere il proprio genitore è un dovere per il figlio). Nell’altro caso tale rapporto era configurabile ed evidente con possibilità di usufruire dell’agevolazione.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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IL RAPPORTO DI LAVORO TRA PADRE E FIGLIO NON SEMPRE FA SORGERE IL DIRITTO…
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