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IL QUADRO AC PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Anche quest’anno si ripropone l’appuntamento per gli amministratori di condominio con la compilazione del quadro AC, vale a dire la comunicazione annuale dell’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio stesso e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

Tale obbligo vede coinvolti anche gli amministratori che, seppur cessati nel corso del 2003, erano però in carica alla data del 31 dicembre 2002 e gli amministratori la cui carica è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condòmini. Sono, infatti, esonerati dall’invio della comunicazione solo i condomìni composti da non più di quattro soggetti che non abbiano nominato un amministratore, possibilità prevista dall’articolo 1129 del codice civile.

In esso vanno comunicati:

– gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas (in quanto già controllabili dalla amministrazione finanziaria)

– gli importi relativi alle forniture di servizi da cui conseguono compensi soggetti a ritenuta, in quanto troveranno esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2002

– gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare che, con riferimento al singolo fornitore, non siano complessivamente superiori a 258,23 euro, al lordo dell’Iva.

La comunicazione deve fare riferimento ai beni e servizi acquistati nel 2002 dal condominio, sulla base dei principi previsti dall’articolo 6 del Dpr n. 633/1972: per l’acquisto di un bene mobile si dovrà fare riferimento al momento della consegna o della spedizione, per le prestazioni di servizi il momento rilevante è quello del pagamento del corrispettivo.

Qualora però la fattura sia stata emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato in parte, l’operazione si considererà effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.

Il quadro AC deve essere presentato, in generale, dall’amministratore con la propria dichiarazione dei redditi.

Qualora, però, fosse esonerato dalla presentazione della dichiarazione o nel caso abbia presentato il modello 730, potrà presentare il/i quadro/i AC unitamente al frontespizio del modello Unico 2003, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo.

In presenza di più condomíni amministrati, devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

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