I giudici della Corte di cassazione con la pronuncia n. 16152 depositata lo scorso 28/10/2003, hanno stabilito che il professionista che decide per la separazione, lascia l’ufficio, oltre alla casa, al coniuge.
L’attività lavorativa esercitata dal marito nella casa coniugale e adibita in parte a studio professionale non è infatti motivo sufficiente a escludere l’assegnazione in via preferenziale dell’intera residenza familiare all’ex moglie, alla quale, peraltro, siano stati affidati anche i figli della coppia.
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