La sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 24-28 maggio 1999 sancisce che ai fini pensionistici se un lavoratore trasforma il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part time o viceversa oppure quando il rapporto di lavoro part time è sorto ed estinto come tale, non modifica i requisiti temporali: è come se si fosse lavorato a tempo pieno, non cambia nulla per il raggiungimento del diritto alla pensione (esempio: il minimo contributivo di 35 anni per la pensione di anzianità). Il dato, invece, da evidenziare sta nel meccanismo di riduzione proporzionale dell’anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
IL PART TIME NON ALLONTANA LA PENSIONE
Fonte:


