QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

IL NUOVO MODELLO PER L’IVA TRIMESTRALE

Il nuovo modello per il rimborso o l’utilizzo in compensazione
dei crediti Iva trimestrali

E’ disponibile sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate
la bozza del modello per il rimborso
o la compensazione Iva trimestrale, che, dopo l’approvazione definitiva, sostituirà
la domanda in forma libera che si è utilizzata sino allo scorso trimestre.

Il modello consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare
un’eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro
di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione del
credito Iva trimestrale.

Ai sensi dell’art. 38-bis , secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il credito Iva trimestrale può essere
richiesto a rimborso solo al verificarsi di una delle seguenti tre condizioni:

• l’aliquota media degli acquisti e importazioni risulti superiore
a quella delle operazioni effettuate maggiorata del 10% computando a tal fine
anche le eventuali operazioni effettuate a norma dell’art. 17, 5°
comma DPR 633/1972 [lettera a) 3° comma art. 30 combinata al 2° comma
art. 38 bis DPR 633/1972];

•il contribuente eserciti un attività che comporti l’effettuazione
di operazioni di vendita non imponibili, di cui agli artt. 8, 8 bis e 9, in
misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate [lettera b) del 3°
comma art. 30 combinata al 2° comma art. 38 bis D.P.R. 633/1972];

•il totale degli acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili (rilevano
sia eventuali fatture di acconto finalizzate all’acquisto dei beni stessi
sia le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori) risulti superiore
ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni
di beni e servizi imponibili IVA [lettera c) del 3° comma ex art. 30 combinata
al 2° comma ex art. 38 bis DPR 633/1972].

Il credito infrannuale rimborsabile o compensabile non deve tenere conto di
eventuali eccedenze di credito derivanti da liquidazioni trimestrali precedenti.

In alternativa alla richiesta di rimborso, lo stesso credito può essere
utilizzato in compensazione nel mod. F 24.

Il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è ancora una Bozza:
eventuali osservazioni e suggerimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo
di posta elettronica: dc.gt.modulistica@agenziaentrate.it

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