Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19 aprile 2016, n. 8/D.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una circolare e una nota contenenti istruzioni operative sull’applicazione del nuovo Codice doganale dell’Unione europea che si applicherà dal prossimo 1° maggio 2016.
Tra le principali novità si segnala che:
- chiunque può nominare un rappresentante doganale – diretto o indiretto – per le sue relazioni con l’Amministrazione; pertanto viene eliminato l’art. 40, comma 2, del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale), ai sensi del quale soltanto gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale potevano presentare la dichiarazione in Dogana con la modalità della rappresentanza diretta;
- lo status di operatore economico autorizzato non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”);
- i documenti e le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi in materia doganale devono essere conservati per almeno 3 anni; detto termine è prorogato:
o di altri 3 anni in caso di notifica di un accertamento doganale;
o fino alla conclusione del procedimento giudiziario, qualora quest’ultimo sia stato instaurato.
Segnaliamo infine che fino al 1° maggio 2019 sarà vigente un periodo transitorio al fine di consentire l’adattamento alle nuove regole da parte degli operatori e dei professionisti.


