Irrilevante l’affermazione della contribuente destinataria dell’atto, secondo cui l’avviso di liquidazione è stato ritirato dal suo ex, non più domiciliato sotto lo stesso tetto.
La mancata indicazione nella relata di notifica del luogo in cui è avvenuta la consegna dell’atto, ove emendabile in base alle risultanze dell’atto stesso, costituisce una mera irregolarità, inidonea a riverberarsi sulla correttezza dell’iter notificatorio.
Questo, in breve, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7211 del 13 aprile 2016, in cui è stato anche chiarito che la qualità di coniuge, dichiarata dal consegnatario dell’atto, si presume salva la prova contraria che non può consistere nella semplice affermazione di una non dimostrata separazione personale.


