L’errore della Ctr è stato fondare la decisione esclusivamente sulla presunta insussistenza di personale, evitando di analizzare a fondo la complessiva situazione del contribuente.
Il giudice di merito non può escludere l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap del medico convenzionato con il Ssn solo sulla base della presunta insussistenza del personale dipendente, senza considerare che il contribuente usufruiva di quattro studi attrezzati e beni strumentali costosi.
Spetta a questo giudice, infatti, accertare in concreto i presupposti dell’autonoma organizzazione in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17190 del 18 agosto 2016.


