La sentenza della Corte Costituzionale di ieri ha dato risposta alle molteplici eccezioni sollevate da numerose commissioni tributarie in ordine alla legittimità costituzionale del dlgs. n. 446 del 1997 in merito all’IRAP. La conclusione cui perviene è che non si applica l’Irap ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui; ciò perché il presupposto dell’imposta regionale impone una struttura organizzata e diretta alla produzione di beni e servizi. La legittimità costituzionale dell’IRAP veniva messa in dubbio laddove il tributo opera una ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo, con violazione sia del principio di eguaglianza, sia del principio di capacità contributiva, sia, infine, del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme. La Consulta respinge tutti questi dubbi avanzati dalle commissioni tributarie e dagli iscritti agli albi aprendo però uno spiraglio per le “microprofessioni” (coloro che non agiscono tramite un’organizzazione stabile). Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 21 Maggio 2001 .
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IL LAVORO AUTONOMO DRIBBLA L’IRAP
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