È nulla, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato in ragione della sua violazione, la clausola del regolamento aziendale che disponga l’incompatibilità fra il rapporto di lavoro (anche a tempo parziale) intercorrente con l’azienda e ogni altra occupazione o attività, limitando in tal modo il diritto del lavoratore in regime di part-time di poter svolgere un’altra attività lavorativa.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 25-05-2017, n. 13196 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


