La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21266/1 del 20 ottobre 2015 ha stabilito che il Jobs Act non e’ retroattivo per i contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato, per i quali si deve invece applicare la vecchia indennita’ a forfait del collegato lavoro.
Le nuove tutele e la nuova indennità si devono applicare solo ai contratti di lavoro stipulati a partire dal 25 giugno 2015, data in cui e’ entrato in vigore il decreto attuativo della legge numero 183/2010.


