Un dubbio ricorrente sull’ambito oggettivo dell’articolo 14, comma 3, della legge 289/02 (eliminazione di attività e passività fittizie o inesistenti), riguarda la possibilità di ritenere attività fittizia o inesistente l’immobile dell’impresa individuale. La risposta 5.7 della circolare 22/E esamina la questione distinguendo tra attività fittizia e inesistente. La prima consiste in una rappresentazione contabile non corrispondente alla realtà e quindi falsa fin dal momento in cui fu iscritta, mentre la seconda è una posta contabile che, pur effettiva al momento dell’iscrizione, si è poi azzerata e quindi si manifesta inconsistente al 1º gennaio 2002. In entrambe queste definizioni non rientra il caso dell’immobile che si vorrebbe estromettere.


