La pronuncia è viziata se non analizza le incongruenze riscontrate dal Fisco affidandosi, sommariamente, a circostanze che dimostrano comportamenti corretti, ma solo in apparenza.
Nelle fattispecie di contestazione di operazioni inesistenti, laddove la prova dell’inesistenza venga fornita dall’Amministrazione finanziaria mediante presunzioni, il giudice di merito è tenuto puntualmente a valutare, prima singolarmente e poi complessivamente, tutti gli elementi probatori forniti dall’ufficio, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio.
In presenza di plurimi fatti, infatti, il giudice di merito incorre nel vizio di violazione di legge qualora si limiti a contestarne la capacità dimostrativa alla stregua di un sintetico giudizio di irrilevanza.
Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 22445 del 4 novembre 2016 (di analogo tenore la sentenza 22444 dello stesso giorno.


