Nella sentenza n. 7678 del 28/1/02 (depositata il 25/5/02) la Corte di Cassazione ha deciso che è censurabile il mancato esercizio della facoltà di ordinare alle parti il deposito dei documenti necessari per la decisione della controversia. I giudici tributari, in questo senso, hanno un vero e proprio dovere di esercitare i poteri istruttori previsti dalla legge (in questo caso dall’articolo 7 del dlgs n. 546/1992).
(Fonte: ItaliaOggi)
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IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE ACQUISIRE I DOCUMENTI NECESSARI ALLA DECISIONE
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