Secondo il consolidato principio, nel nostro ordinamento vige il principio del ‘iudex peritus peritorum’, in virtu’ del quale e’ consentito al Giudice di merito valutare la complessiva attendibilita’ delle conclusioni peritali e, se del caso, disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie (sul punto –ex plurimis -: Cass. Civ., I, 22 novembre 2010, n. 23592; id., III, 11 giugno 2009, n. 13530; id., III, 18 novembre 1997, n. 11440).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI del 9.2.2015


