La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12093 del 15 maggio 2018 si è espressa in tema di liquidazione delle spese processuali ed ha chiarito che "la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità".
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