Uno dei principali problemi che alimenta il contenzioso tra datore di lavoro e l’amministrazione finanziaria è la distinzione tra la prestazione di lavoro autonomo occasionale e quella di collaborazione coordinata e continuativa.
Per la prima volta, ora, il legislatore, con la legge delega al lavoro n. 30/2003, introduce una distinzione empirica tra rapporti di lavoro occasionali e quelli continuativi.
In particolare, l’articolo 4, lettera c), punto 2) della legge delega stabilisce che i rapporti di lavoro meramente occasionali sono quelli “di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
IL FUTURO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Fonte:


