Nel caso di vendita entro il quinquennio di un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, si evitano la decadenza da detto beneficio e l’applicazione di sanzioni se entro un anno si procede all’acquisto di un’altra abitazione e la si adibisce.
È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 192/E del 6 ottobre 2003 del l’agenzia delle Entrate che delinea dunque il periodo temporale entro il quale deve effettivamente concretarsi l’intenzione di adibire una data abitazione a propria residenza.
Il caso esaminato è quello del “riacquisto” di un’abitazione al fine di evitare di decadere dalle agevolazioni godute quando venne comprata la casa poi venduta.


