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Il figlio minore che tiene lo stereo troppo alto. E’ responsabile il padre?

La Terza sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 53102 del 15 dicembre 2016 si è espressa in merito alla vicenda di un padre, condannato per il reato previsto dall’art. 659 cod. pen., per avere arrecato disturbo, dal proprio appartamento, al riposo e alle occupazioni dei vicini tramite emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo del figlio e per aver omesso di adottare le dovute cautele.

La Suprema Corte, dopo attenta analisi, ha confermato la condanna del padre, reo di non aver impedito al figlio di arrecare disturbo ai vicini.

Al fine di invocare la violazione dell’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), è stato richiamato il principio secondo cui “affinché sussista la contravvenzione in oggetto relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio”; tuttavia, ha chiarito la Corte, “la sentenza impugnata ha chiaramente ed analiticamente riportato gli elementi di prova dai quali doveva ritenersi che i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell’ambito condominiale e che la musica si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio.”

Relativamente alla responsabilità del padre la Corte ha evidenziato, oltre agli obblighi discendenti dalla sua qualità di proprietario ed abitante dell’immobile dal quale i rumori si diffondevano, la posizione di garanzia dello stesso, data dall’esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore autore delle propagazioni rumorose.

L’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede infatti che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori”.

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