Con la nota protocollo n. 2003/57413 del 9 aprile, emanata dall’Ufficio rapporti con i concessionari, si rafforzano le garanzie poste a tutela dei contribuenti nei confronti delle “ganasce fiscali”.
In essa, infatti, si impone ai concessionari di inviare ai debitori, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, una intimazione – una volta emesso il provvedimento di fermo, ma prima della sua iscrizione presso il competente Pubblico registro automobilistico – a provvedere al pagamento entro venti giorni dal ricevimento della stessa.La comunicazione del concessionario, pertanto, consentirà al contribuente di sfruttare il lasso di tempo intercorrente fra la data di emissione del provvedimento di fermo e la sua iscrizione presso il Pra per mettersi in regola con i pagamenti.
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IL FERMO AMMINISTRATIVO SCATTERA’ VENTI GIORNI DOPO L’AVVISO DEL CONCESSIONARIO
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