Anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti, con particolare riguardo al potere disciplinare, con la conseguenza che va loro riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali, ai fini della configurabilità del delitto di abuso d’ufficio (fattispecie relativa all’irrogazione di sanzioni disciplinari per motivi pretestuosi e ritorsivi da parte di dirigenti di un’azienda territoriale provinciale).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza, 15-12-2015, n. 6665 (data deposito 18-02-2016) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


