Secondo la direzione regionale lombarda dell’agenzia delle entrate, in una nota di servizio del 17/9/2002 indirizzata agli uffici della regione il decreto di condanna all’equa riparazione del danno derivante dalla lunghezza del processo (di cui alla legge 89/2001 relativa alla disciplina dell’equo indennizzo del danno patrimoniale e non, causato dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo) è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l’imposta proporzionale del 3%. Il pagamento del tributo (da prenotare a debito), si renderà concretamente dovuto solo quando il provvedimento sarà divenuto definitivo, sempreché a soccombere sia la controparte dell’amministrazione statale.
(Fonte: ItaliaOggi)
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