Risponde dei reati di estorsione e autoriciclaggio l’imprenditore che, approfittando della situazione del mercato del lavoro, costringe i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi inferiori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, e successivamente reimmette i fondi frutto dell’estorsione nel circuito aziendale in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delle somme.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 25979 del 4 maggio 2018.


