E’ quanto ha chiarito l’Inps con il Messaggio del 16 luglio 2002 n. 320 .
Si tratta, come noto, della riduzione contributiva prevista nella misura del 50% in caso di assunzione, nell’ambito delle convenzioni stipulate con i servizi provinciali, di disabili con una diminuzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento. La riduzione contributiva sale al 100% in caso di diminuzione della capacità lavorativa superiore al 79% o di handicap psichico, non importa di quale gravità. Il credito previsto dalla legge 68/1999, anche se riconosciuto dall’ente regionale in misura fissa annua, può essere portato in deduzione nel DM10/2, mensilmente, con il sistema a contatore.
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IL CREDITO PER I PORTATORI DI HANDICAP IN DEDUZIONE NEL DM10 MENSILE
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