Per compensare importi sopra i 10mila euro già dal 16 maggio, l’istanza va anticipata ad aprile
Il 2 maggio scadono i termini per la presentazione del modello relativo alla richiesta di rimborso e/o compensazione dell’Iva a credito nella liquidazione del primo trimestre, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.
Il modello TR, disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere presentato – esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati – entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se il termine scade di sabato (come per il trimestre in esame) o in un giorno festivo, è prorogato al lunedì successivo (circolare n. 6/2002).


