La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza n. 103/01 del 07/11/2016, ha precisato che "il contributo unificato deve essere versato in ragione di ciascun atto impugnato oggetto di pronunciamento del primo Giudice e non sul valore complessivo della lite".
Nel caso di specie il contribuente, avendo presentato i propri ricorsi introduttivi in data precedente all’entrata in vigore della L. 147/2013, aveva richiesto l’applicazione della normativa previgente. Sul punto i giudici trentini ribadiscono la piena legittimità della retroattività delle leggi interpretative (così come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 168/2004), limitando la irretroattività alle sole leggi penali.
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