La Corte di cassazione con una recente sentenza a sezioni unite (n. 3597 del marzo scorso) ha spiegato l’interpretazione della norma contenuta nel terzo comma dell’articolo 3 della legge 223/91 modificata dal decreto legge 148/93: il beneficio dell’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità a favore dei dipendenti diventa ampio. Ne potrà godere, infatti, anche l’impresa soggetta alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni anche se la procedura di mobilità ha preceduto la sentenza di omologazione del concordato preventivo.
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IL CONTRIBUTO DI MOBILITA’ ESCLUSO SE L’AZIENDA E’ IN CRISI
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