Le norme che disciplinano gli studi di settore conferiscono legittimità alla presunzione derivante da questa elaborazione matematico-statistica. La realizzazione dello scostamento tra quanto dichiarato e quanto atteso è presunzione «grave, precisa e concordante» e, in quanto tale, determina conseguentemente l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’agenzia delle Entrate. Ne consegue che il contribuente dovrà contestare le pretese dell’ufficio dimostrando l’indebita applicazione, in tutto o in parte, delle risultanze dell’automatismo accertativo nei suoi confronti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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IL CONTRIBUENTE HA L’ONERE DI PROVARE CHE L’UFFICIO SBAGLIA
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