La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11321 del 29 agosto ha espresso un principio importante vale a dire che è inammissibile l’appello proposto dall’ufficio finanziario non autorizzato dalla direzione regionale delle entrate competente. L’autorizzazione, secondo il Collegio, non ha una funzione meramente interna, ma serve a far capire al contribuente la posizione dell’intera Amministrazione Finanziaria, evitando, al tempo stesso, il rischio di personalizzazione delle controversie. La decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 52, comma 2, del DPR n. 546/92 (disciplina del processo tributario).
(Fonte: ItaliaOggi)
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