Con la circolare n. 17/E l’agenzia delle Entrate l’amministrazione finanziaria sceglie,di estendere la garanzia prevista in via diretta dalla legge soltanto per la chiusura delle liti pendenti anche a tombale, dichiarazione integrativa, concordato e altre sanatorie minori. Il contribuente che effettua versamenti carenti per effetto di un errore scusabile non perderà, dunque, per il solo fatto di avere commesso un’inesattezza, i benefici che gli derivano dall’adesione al condono. In caso di errori la validità della definizione resterà subordinata all’effettuazione dei versamenti integrativi necessari a rimettersi in regola entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ufficio fiscale.
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